01Chi è
L'italo-americano, l'erede, il pensionato che torna
Il caso riguarda tre persone. L'italo-americano di seconda o terza generazione che eredita, o compra, una casa nel paese dei nonni. Il cittadino americano sposato con un'italiana che investe in Italia. L'italiano diventato cittadino americano che torna a vivere in Italia da pensionato con un patrimonio costruito negli Stati Uniti. Tutti e tre sono, per il fisco americano, U.S. persons: pagano le imposte americane sui redditi mondiali e devono dichiarare i beni esteri, ovunque vivano. E a tutti e tre qualcuno, prima o poi, propone di intestare qualcosa a un parente italiano «per semplificare».
02Il lato americano
Le dichiarazioni che il prestanome non evita
- FBAR: i conti italiani, anche tenuti da un altro La persona americana ha un «interesse finanziario» nel conto estero il cui titolare formale è «una persona che agisce come agente, nominee, procuratore o in altra veste per conto della persona americana» (31 CFR 1010.350(e)(2)(i)). Il conto italiano intestato al cugino ma alimentato e controllato dall'americano è un conto dell'americano: va nell'FBAR sopra i 10.000 dollari complessivi, e l'omissione volontaria costa fino al 50 per cento del saldo per anno (31 U.S.C. § 5321(a)(5)).
- Form 8938: le attività finanziarie estere Chi «detiene qualsiasi interesse in un'attività finanziaria estera specificata» sopra le soglie lo dichiara con la dichiarazione dei redditi; l'omissione costa 10.000 dollari, più 10.000 per ogni trenta giorni dopo la notifica (26 U.S.C. § 6038D). L'interesse c'è anche quando l'attività è intestata a un altro per conto dell'americano.
- Form 5471: la s.r.l. italiana L'americano che possiede almeno il 10 per cento di una società estera, o la controlla, presenta ogni anno il modulo informativo sulla società (26 U.S.C. § 6038), con 10.000 dollari di sanzione per omissione. Le quote intestate al fratello «per conto» dell'americano sono, per la norma, possedute dall'americano attraverso le regole di attribuzione, e la società controllata da un americano ha in più il regime delle controlled foreign corporations, che tassa in America certi redditi non distribuiti.
- Form 3520: trust e donazioni dall'estero Le donazioni ricevute da persone straniere sopra i 100.000 dollari e i rapporti con trust esteri vanno dichiarati (26 U.S.C. §§ 6039F e 6048), con sanzioni proporzionali. Il «ritrasferimento» della casa dal cugino all'americano, se documentato come donazione, entra qui; se documentato come compravendita simulata, entra nella frode.
Il filo comune è che il fisco americano non tassa l'intestazione ma l'interesse economico, e chiede al cittadino di dichiarare ciò che è suo «direttamente o indirettamente». Il prestanome italiano non toglie all'americano nessun obbligo: gli toglie la prova di averlo assolto in buona fede, perché un bene intestato a un altro con un accordo verbale è, per l'IRS, la struttura tipica di chi voleva nascondere. E rende la regolarizzazione più difficile, perché chi si presenta deve spiegare non solo l'omissione ma anche l'intestazione.
03Il lato italiano
Il cugino come prestanome
Per il diritto italiano l'intestazione al cugino è una simulazione: il contratto simulato non produce effetti tra le parti (art. 1414 c.c.), i creditori del cugino possono aggredire la casa perché per i terzi è sua, e i creditori dell'americano possono farne dichiarare la simulazione e aggredirla come sua (art. 1417). Se il cugino muore, la casa entra nella sua successione, e gli eredi del cugino non hanno alcun obbligo verso l'americano che non sia scritto con data certa. Se il cugino si separa, la casa entra nella discussione con il coniuge. Se il cugino ha debiti con il fisco, la casa risponde. La casa dei nonni, messa a nome del cugino, è del cugino in tutte le situazioni che contano e dell'americano solo in quella che non conta, l'accordo tra loro.
Se lo scopo dell'intestazione è sottrarre il bene a creditori, a un coniuge o al fisco americano, entrano i reati italiani della pagina sui beni intestati ai familiari; e se l'americano è, per l'ordinamento italiano, un soggetto pericoloso ai sensi del codice antimafia — cosa non impossibile per chi ha condanne americane per frode o riciclaggio — l'intestazione al parente è quella che l'art. 26 presume fittizia e l'art. 512-bis punisce. Anche il fisco italiano ha voce: il proprietario di un immobile in Italia paga le imposte locali e dichiara i redditi fondiari, e l'interposizione si accerta con le presunzioni dell'art. 37, co. 3, DPR 600/1973.
C'è infine la successione. Le norme italiane sulla legittima riservano ai figli e al coniuge quote dell'eredità che il testamento non può toccare, e la casa «intestata al cugino» per aggirarle è un'attribuzione simulata che gli eredi legittimari possono far dichiarare tale e ridurre. L'italo-americano che pensa di usare il prestanome per fare in Italia ciò che in America farebbe con un trust revocabile scopre che l'Italia ha una risposta diversa per ciascuna delle cose che il trust americano fa.
04Le vie lecite
Proprietà diretta, procura, fiduciaria
Il cittadino americano può possedere immobili, quote e conti in Italia direttamente: la condizione di reciprocità è soddisfatta per gli Stati Uniti, serve un codice fiscale e nient'altro. Chi non può essere presente dà una procura, che rende l'atto suo senza cambiare il nome sull'atto. Chi vuole riservatezza verso i terzi usa una società fiduciaria, che dichiara il titolare effettivo a chi ha diritto di saperlo. Chi vuole pianificare la successione usa strumenti — il testamento italiano, il patto di famiglia per l'impresa, il trust riconosciuto con un trustee indipendente — che tengono conto della legittima invece di fingere di aggirarla.
Ognuna di queste strade produce dichiarazioni americane vere e conti italiani intestati a chi ne è titolare. Nessuna di esse dà al cugino la casa dei nonni.
Il fisco americano segue il cittadino in Italia e chiede i beni «direttamente o indirettamente» suoi. Il prestanome italiano non lo ferma: gli consegna il cugino.
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