01La definizione
Il titolare effettivo si trova guardando attraverso il prestanome
Il decreto antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) obbliga banche, intermediari, notai, avvocati, commercialisti, agenti immobiliari, operatori di gioco e molti altri a identificare non solo il cliente ma il suo titolare effettivo, «con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale», all'apertura di ogni rapporto continuativo e per ogni operazione occasionale da 15.000 euro in su (art. 17). Per i clienti che non sono persone fisiche, «il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo» (art. 20, co. 1).
Per le società di capitali la proprietà diretta è una partecipazione superiore al 25 per cento detenuta da una persona fisica; la proprietà indiretta è la stessa percentuale «posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona» (art. 20, co. 2). Se la proprietà non basta, conta il controllo: la maggioranza dei voti, l'influenza dominante, i vincoli contrattuali (co. 3); e se nemmeno il controllo consente di individuarlo, il titolare effettivo è chi ha i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione (co. 5).
Il meccanismo è costruito per ignorare l'interposizione. Il socio prestanome con il 100 per cento delle quote non è il titolare effettivo, se le detiene per conto di un altro; il titolare effettivo è quell'altro. E qualcuno deve scriverlo.
02Gli obblighi del cliente
Per iscritto, sotto la propria responsabilità
«I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica» (art. 22, co. 1). Le società ottengono e conservano per almeno cinque anni «informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva» (co. 2), e gli amministratori le acquisiscono chiedendole al titolare effettivo e, se restano dubbi, ai soci; il socio che non risponde è inadempiente (co. 3). Le società con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust comunicano i titolari effettivi a una sezione apposita del Registro delle imprese (art. 21); l'omessa comunicazione è punita con la sanzione dell'art. 2630 c.c., da 103 a 1.032 euro.
La sanzione che conta è un'altra. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro» (art. 55, co. 3). È il reato del prestanome moderno: non serve un sequestro, non serve un fallimento, basta il modulo della banca in cui ha dichiarato di essere il titolare effettivo di una società che non è sua. La stessa pena colpisce il professionista che falsifica o usa dati falsi sul titolare effettivo (art. 55, co. 1).
03Il Registro
Chi può vedere chi c'è dietro
Il Registro dei titolari effettivi, istituito dal decreto ministeriale 11 marzo 2022, n. 55, ha avuto una vita giudiziaria complicata, tra sospensioni e ricorsi sul diritto di accesso del pubblico, dopo che la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva dichiarato invalido, nel 2022, l'accesso generalizzato previsto dalla quinta direttiva. La sesta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2024/1640) ha riscritto la materia, e l'Italia l'ha recepita con il d.lgs. 10 giugno 2026, n. 122, in Gazzetta Ufficiale l'8 luglio 2026 e in vigore dal 23 luglio 2026, che ha inserito nel decreto antiriciclaggio gli articoli da 21-bis a 21-septies.
Il nuovo assetto distingue tre categorie. Le autorità e i soggetti obbligati all'antiriciclaggio accedono in modo diretto e immediato; chi ha un interesse legittimo — giornalisti, enti del terzo settore, università e ricercatori, chi intende avviare rapporti economici con l'impresa — accede previa verifica dell'interesse da parte delle Camere di commercio. Il vecchio accesso pubblico indiscriminato non c'è più; ma per chi deve sapere, banca o controparte, il prestanome è trasparente.
04Dalla parte della banca
Segnalazione, astensione, e il conto che si chiude
Il soggetto obbligato che non riesce a completare l'adeguata verifica «si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto» e valuta se segnalare (art. 42). Chi «sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare» un'operazione di riciclaggio invia «senza ritardo» una segnalazione di operazione sospetta all'Unità di informazione finanziaria (art. 35), e chi omette di farlo paga da 3.000 euro fino a 300.000 nei casi gravi (art. 58). Il risultato pratico, per il prestanome, è che la banca ha ogni incentivo a fare domande e nessuno a tacere: il conto dell'intestatario senza reddito che riceve bonifici da un terzo, l'amministratore che non sa rispondere su chi controlla la società, il socio che «deve chiedere» sono i casi da manuale della segnalazione.
Una regola specifica riguarda le strutture opache straniere: i soggetti obbligati si astengono dai rapporti di cui siano parte «società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio» (art. 42, co. 2). Il prestanome estero non è una soluzione: è un motivo di rifiuto.
05I reati
Riciclaggio e autoriciclaggio: il prestanome come strumento
Fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, chi «sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa» risponde di riciclaggio: reclusione da quattro a dodici anni e multa da 5.000 a 25.000 euro (art. 648-bis c.p.). Chi impiega quel denaro «in attività economiche o finanziarie» risponde con le stesse pene (art. 648-ter). E chi ricicla i proventi di un delitto commesso da lui stesso risponde di autoriciclaggio: da due a otto anni (art. 648-ter.1), esclusa soltanto «la mera utilizzazione o il godimento personale».
L'intestazione al prestanome è la più antica delle «altre operazioni» idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza: la casa comprata con i proventi della frode e intestata al cognato è, per il proprietario, autoriciclaggio, e per il cognato che sa, riciclaggio in concorso o trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis, terzo scopo). Le pene sono più alte quando il fatto è commesso «nell'esercizio di un'attività professionale»: il commercialista o il notaio che presta la propria struttura all'intestazione non è un prestanome qualunque.
L'antiriciclaggio non vieta il prestanome: gli chiede di dichiarare chi è il titolare effettivo, e punisce la risposta falsa. È la domanda che nessuna intestazione fittizia regge.
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