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Italia · Autorizzazioni

Licenze personali, professioni e appalti

Ci sono attività che la legge consente solo a una persona precisa, dopo averla controllata: chi serve alcolici, chi vende tabacchi, chi guida un taxi, chi cura, chi difende, chi lavora per lo Stato. Il prestanome serve a far entrare dalla porta di servizio chi il controllo non l'ha passato. Per questo, qui, la legge non si limita a revocare.

01Il principio

Le autorizzazioni di polizia sono personali

«Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge» (art. 8 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n. 773). Dove la rappresentanza è consentita, «il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza». Le autorizzazioni «possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata» (art. 10). E chi, ottenuta una licenza, viola le regole sulla personalità e sulla rappresentanza paga una sanzione amministrativa (art. 17-bis, co. 2), oltre a perdere la licenza.

Il sistema è costruito attorno ai requisiti soggettivi: la licenza per un bar, un locale notturno, una sala giochi, un'agenzia d'affari viene rilasciata dopo un controllo sulla persona — precedenti penali, misure di prevenzione, condotta. Il prestanome serve a chi quel controllo non lo passerebbe. Il titolare «di carta» risulta gestire un locale che gestisce un altro, e l'altro è precisamente la persona che la legge voleva tenere fuori.

Le conseguenze per il prestanome sono tre. La licenza viene revocata, perché la gestione per interposta persona è l'abuso tipico. Le responsabilità dell'esercizio — le violazioni amministrative, le sanzioni per la vendita di alcolici ai minori, le questioni di sicurezza e igiene, i debiti — sono sue, perché il titolare è lui. E se il vero gestore è un soggetto sottoposto a misure di prevenzione, l'intestazione del locale è una delle forme di trasferimento fraudolento di valori dell'art. 512-bis c.p.: la «disponibilità» di un'azienda attribuita fittiziamente ad altri per eludere le misure patrimoniali.

02Le concessioni

Tabaccherie, taxi, farmacie

  • La rivendita di tabacchi Il rivenditore ha l'obbligo della gestione personale; l'Amministrazione «può procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione» in caso di «violazione all'obbligo della gestione personale o abbandono del servizio», e in caso di «cessione non autorizzata della rivendita» (art. 34, nn. 1 e 6, l. 22 dicembre 1957, n. 1293). Chi «compra» una tabaccheria facendola restare intestata al vecchio titolare, o intestandola a un familiare senza i requisiti, compra la revoca.
  • La licenza taxi La licenza è rilasciata dal Comune per concorso, «riferita ad un singolo veicolo», ai singoli che ne hanno la proprietà o disponibilità, e non è ammesso il cumulo (art. 8, l. 15 gennaio 1992, n. 21). È trasferibile solo nei casi tassativi dell'art. 9 — cinque anni di titolarità, sessant'anni di età, inabilità permanente, morte — a persona iscritta al ruolo e con i requisiti. Il taxi «venduto» con un accordo privato e lasciato intestato al titolare, guidato da chi non ha la licenza, è un servizio abusivo con un prestanome: la licenza si perde e il conducente risponde dell'esercizio abusivo.
  • La farmacia Il titolare «ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia» (art. 11, l. 2 aprile 1968, n. 475), e il trasferimento della titolarità può avvenire, dopo tre anni, «solo a favore di farmacista» che ne abbia i requisiti (art. 12). Anche dopo l'apertura alle società di capitali, la direzione resta di un farmacista iscritto: il farmacista che presta il nome a chi non lo è risponde dell'abusivo esercizio della professione in concorso.

03Le professioni

Il professionista che presta il nome: art. 348, terzo comma

Chi «abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000» (art. 348, co. 1, c.p., nella versione della legge 11 gennaio 2018, n. 3). La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono a commettere il reato. Ma la norma ha un terzo comma scritto per il prestanome: «si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

È il medico che «copre» lo studio di un non abilitato, il dentista che presta la firma a un odontotecnico, il commercialista che intesta a sé le pratiche di chi è stato radiato, l'avvocato che firma gli atti di chi non può più esercitare. La pena per chi presta il nome è più alta di quella per chi esercita abusivamente, e la ragione è nella struttura del reato: senza il professionista abilitato l'abuso non potrebbe durare, e la sua abilitazione è ciò che inganna il pubblico. Alla condanna segue la trasmissione all'Ordine per l'interdizione da uno a tre anni dalla professione (co. 2), e di regola il procedimento disciplinare che chiude la carriera.

04Gli appalti

L'impresa interdetta e il comma del 2024

Chi lavora con la pubblica amministrazione sopra certe soglie deve avere la documentazione antimafia: la comunicazione, che attesta l'assenza delle cause di decadenza e divieto, e l'informazione, che attesta anche l'assenza di «tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate» (art. 84, d.lgs. 159/2011), da acquisire prima di stipulare contratti e subcontratti sopra le soglie comunitarie e sopra 150.000 euro per concessioni, contributi e subcontratti (art. 91). L'informazione interdittiva esclude l'impresa. I tentativi di infiltrazione si desumono anche dai procedimenti per determinati reati, tra cui il trasferimento fraudolento di valori e, dal 2024, i reati tributari di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false (art. 84, co. 4, lett. a).

La risposta classica all'interdittiva era il prestanome: l'impresa interdetta trasferiva quote, rami d'azienda o la carica di amministratore a un soggetto pulito e continuava a lavorare. Dal 2024 questa risposta è un reato autonomo: la reclusione da due a sei anni dell'art. 512-bis c.p. si applica «a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni» (co. 2). Il prestanome che accetta la carica in un'impresa che sa interdetta risponde in concorso, oltre a tutto ciò che la carica comporta.

Il codice antimafia offre all'impresa infiltrata solo occasionalmente un'alternativa lecita: il controllo giudiziario, da uno a tre anni, con obblighi di comunicazione e un amministratore nominato dal tribunale (art. 34-bis). È il contrario del prestanome: un controllore vero al posto di un titolare finto.

Dove la legge esige una persona con requisiti, il prestanome non è un modo per aggirare il requisito: è la prova che il requisito mancava.