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Italia · Prevenzione

Misure di prevenzione e confisca: il prestanome perde tutto

È lo strumento italiano che il resto del mondo studia: confiscare senza condanna i beni di cui una persona pericolosa dispone, a chiunque siano intestati. Il prestanome, in questo procedimento, non è un imputato: è un ostacolo, e la legge lo rimuove per presunzione.

01Il sistema

Confiscare senza condannare

Il diritto italiano ha due modi di togliere un bene a chi non dovrebbe averlo. Il primo è la confisca penale, che segue una condanna. Il secondo è la confisca di prevenzione, che non richiede alcuna condanna: richiede una persona «pericolosa» ai sensi del codice antimafia e un patrimonio sproporzionato o di provenienza illecita. Le misure patrimoniali «possono essere richieste e applicate disgiuntamente» da quelle personali e «indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto» al momento della richiesta (art. 18, co. 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159); possono essere disposte anche dopo la morte del proposto, contro gli eredi (art. 18, co. 2 e 3).

I destinatari non sono solo gli indiziati di mafia. Il codice si applica anche a chi, «sulla base di elementi di fatto», deve ritenersi abitualmente dedito a traffici delittuosi o «che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1), e agli indiziati di una lunga lista di reati (art. 4), tra cui lo stesso trasferimento fraudolento di valori. L'evasore abituale, il truffatore seriale, il bancarottiere di professione rientrano nella pericolosità generica: non serve la mafia.

02Le norme

«Anche per interposta persona»

Il sequestro colpisce «i beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego» (art. 20, co. 1). La confisca colpisce i beni sequestrati «di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito» (art. 24, co. 1). E c'è una frase che chiude una scappatoia usata per anni: «in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale».

«Disporre, direttamente o indirettamente», «anche per interposta persona fisica o giuridica», «a qualsiasi titolo»: la legge è scritta per ignorare l'intestazione. Il bene intestato al prestanome è, per il codice antimafia, un bene di cui il proposto dispone indirettamente, e viene sequestrato nelle mani del prestanome.

03La presunzione

Art. 26: i familiari e i due anni

Il prestanome tipico è un familiare, e il codice lo sa. «Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione» (art. 26, co. 1). E per accertarlo non deve sempre provarlo: «fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione» (art. 26, co. 2).

La presunzione inverte l'onere: è il figlio, la moglie, il cugino a dover dimostrare di aver comprato con denaro proprio, di usare il bene, di sopportarne i costi. Fuori dai due anni e fuori dalla famiglia la presunzione non opera, ma la prova dell'interposizione si fa con gli indizi ordinari — chi ha pagato, chi usa, chi decide — e con la sproporzione tra il patrimonio dell'intestatario e i suoi redditi. Il prestanome estraneo alla famiglia, nullatenente e intestatario di un immobile da mezzo milione, non ha bisogno di presunzioni per essere smascherato.

04Dopo la condanna

La confisca allargata dell'art. 240-bis c.p.

Accanto alla prevenzione c'è la confisca «in casi particolari», che scatta con la condanna o il patteggiamento per un elenco di reati: tra questi i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, l'associazione a delinquere finalizzata a certi delitti, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l'usura, la ricettazione, il riciclaggio, l'autoriciclaggio, il trasferimento fraudolento di valori, la corruzione tra privati. In questi casi «è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica» (art. 240-bis, co. 1, c.p.).

La logica è la stessa della prevenzione — sproporzione, disponibilità indiretta, interposta persona — trasportata nel processo penale. Anche qui l'evasione fiscale non è una giustificazione. E anche qui il prestanome subisce la confisca di un bene che sulla carta è suo, senza essere stato condannato per nulla.

05La posizione del prestanome

Terzo intestatario, non terzo in buona fede

Nel procedimento di prevenzione il prestanome viene chiamato come «terzo intestatario» e può partecipare per difendere il bene. La sua difesa ha un solo contenuto possibile: dimostrare che il bene è davvero suo, cioè che l'intestazione non è fittizia. Se non ci riesce, il bene va allo Stato e l'atto di intestazione è dichiarato nullo. Non ha diritto a un indennizzo, perché non ha perso niente di suo.

I diritti che il codice protegge sono altri: «i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore» (art. 52), a condizione che il credito non sia strumentale all'attività illecita e che il creditore «dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento». È la protezione della banca che ha concesso il mutuo, del fornitore, dell'acquirente ignaro. Il prestanome non è nessuno di questi: è, per definizione, la persona che sapeva.

E può diventare imputato. L'intestazione fatta per eludere le misure di prevenzione è esattamente il primo degli scopi dell'art. 512-bis c.p., e il prestanome consapevole risponde in concorso: reclusione da due a sei anni. La pagina sull'art. 512-bis.

Davanti alla confisca di prevenzione, l'intestazione a un prestanome non protegge il bene: aggiunge una nullità, una presunzione e, spesso, un reato.