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Conti correnti, denaro e cripto intestati ad altri

Il conto corrente prestato è il prestanome più liquido: non c'è un bene da restituire, solo movimenti. Ma ogni movimento ha un nome, e il nome è quello dell'intestatario: davanti alla banca, al fisco e al giudice penale, i soldi sono di chi risulta, finché non dimostra il contrario.

01Il conto prestato

Chi risulta, risponde

«Apri un conto, ti do io i soldi da metterci.» La richiesta arriva da chi ha un conto pignorato, da chi è segnalato in centrale rischi, da chi non ha documenti per aprirne uno, da chi vuole ricevere denaro che non deve risultare suo, da chi vende online senza partita IVA. Il conto viene aperto a nome dell'amico; il bancomat, le credenziali dell'home banking o una delega vanno al vero utilizzatore; sul conto passano stipendi, incassi, bonifici.

La banca, all'apertura, ha fatto l'adeguata verifica: ha identificato il cliente, ha chiesto lo scopo e la natura del rapporto, ha chiesto se il cliente agisce per conto di altri. Il cliente ha risposto per iscritto e sotto la propria responsabilità (art. 22 d.lgs. 231/2007). Se ha detto che il conto è suo e per sé, ha già fornito «informazioni non veritiere» ai fini dell'adeguata verifica: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro (art. 55, co. 3). Nel conto cointestato, gli intestatari con facoltà di operare separatamente «sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto» (art. 1854 c.c.): lo scoperto è di tutti e due.

02Il fisco

La presunzione bancaria e l'interposizione

Il fisco italiano ha accesso ai rapporti bancari attraverso l'anagrafe dei rapporti, e ha una presunzione a proprio favore: i dati bancari «sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti ... se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine»; per gli imprenditori, anche i prelevamenti non giustificati «per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili» sono considerati ricavi (art. 32, co. 1, n. 2, DPR 600/1973, in vigore fino al 31 dicembre 2026; dal 2027 nel testo unico adempimenti e accertamento). I versamenti sul conto del prestanome sono, per il fisco, redditi del prestanome finché non dimostra che erano di un altro; e dimostrarlo significa dichiarare l'interposizione, con la conseguenza che i redditi vengono imputati «al contribuente ... effettivo possessore per interposta persona» (art. 37, co. 3), e che il prestanome ha già reso una dichiarazione falsa alla banca.

Il contante aggiunge una regola: il trasferimento tra soggetti diversi «è vietato» sopra la soglia, oggi di 5.000 euro (art. 49, co. 1 e 3-bis, d.lgs. 231/2007), anche se frazionato artificiosamente. Chi «deposita per un altro» somme in contanti sopra soglia sta partecipando a un trasferimento vietato, e i versamenti frazionati sono l'indicatore di anomalia più classico delle segnalazioni di operazioni sospette (art. 35).

03Il penale

Dal conto prestato al riciclaggio

Il conto prestato diventa reato quando il denaro che ci passa viene da un delitto. Chi «sostituisce o trasferisce» denaro di provenienza delittuosa o compie «altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza» risponde di riciclaggio, da quattro a dodici anni (art. 648-bis c.p.); non serve conoscere il reato a monte, basta la rappresentazione che il denaro ne provenga. È la posizione del money mule: la persona reclutata online per «ricevere un bonifico e girarlo», che presta il conto alla truffa di un altro. Per la giurisprudenza il dolo eventuale basta, e la sequenza tipica — un bonifico da uno sconosciuto, un prelievo immediato, una commissione trattenuta — è la prova che chi ha prestato il conto aveva accettato di non chiedere.

Chi presta il conto a un familiare per incassare redditi non dichiarati partecipa, in concorso, ai reati tributari del familiare se le somme superano le soglie; chi lo presta a chi deve eludere un sequestro o una misura di prevenzione risponde di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), perché la «disponibilità di denaro» attribuita fittiziamente è la prima ipotesi della norma.

04L'estero

Il quadro RW: titolare effettivo, non intestatario

Chi risiede in Italia e detiene «investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività» deve indicarli nella dichiarazione dei redditi; e l'obbligo vale anche per chi, «pur non essendo possessore diretto», sia «titolare effettivo dell'investimento» secondo la definizione antiriciclaggio (art. 4, co. 1, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, in vigore fino al 31 dicembre 2026; dal 2027 la disciplina è nel testo unico adempimenti e accertamento, d.lgs. 141/2026). È il quadro RW, e la norma è scritta per il prestanome: il conto svizzero intestato al cugino residente all'estero, o alla società offshore, va dichiarato dal residente italiano che ne è il titolare effettivo. L'omissione costa «dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati», e dal 6 al 30 per cento se il Paese è a fiscalità privilegiata (art. 5, co. 2, d.l. 167/1990; dal 2027 nel testo unico delle sanzioni tributarie), per ogni anno.

Lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali — il CRS in Europa e in oltre cento Paesi, il FATCA con gli Stati Uniti, e dal 2026 il quadro DAC8 sulle cripto-attività — trasmette al fisco italiano i conti riferibili ai residenti italiani, e le banche estere identificano il titolare effettivo con le stesse regole antiriciclaggio. Il conto intestato a un altro compare comunque, sotto il nome del prestanome, e da lì il percorso è quello della pagina su come si scopre un prestanome. Per gli Stati Uniti, che ricevono informazioni dall'Italia ma ne trasmettono meno, vale la pagina sull'italiano che intesta beni in America.

05Le cripto

Il wallet intestato ad altri

Le cripto-attività detenute presso un exchange sono un rapporto con un intermediario, che identifica il cliente con le regole antiriciclaggio, e vanno nel quadro RW come le altre attività estere, con imposta di bollo e tassazione delle plusvalenze. Il wallet «intestato» all'amico che ha superato il KYC dell'exchange per conto di un altro è un conto prestato con una caratteristica in più: i trasferimenti sono pubblici e permanenti sulla blockchain, e l'analisi delle transazioni ricostruisce i flussi molto meglio di un estratto conto. Il prestanome cripto è il più tracciabile di tutti.

Per chi presta il proprio wallet o il proprio profilo su un exchange a un altro, il rischio penale è lo stesso del conto: riciclaggio, se il denaro viene da reato; concorso nei reati tributari, se serve a nascondere plusvalenze; e, a partire dal 2026, l'esposizione allo scambio automatico DAC8 che porta anche le cripto-attività nei dati che il fisco riceve.

Il conto prestato non ha un proprietario nascosto: ha due persone che rispondono di tutto ciò che ci passa.