01I due binari
Confisca civile e confisca penale
Il diritto federale ha due confische. Quella civile è un'azione contro il bene, in rem: il governo sostiene che la casa, il conto, l'auto sono proventi o strumenti di un reato — riciclaggio, frode, traffico di droga, violazioni valutarie — e chiede che passino allo Stato, senza bisogno di condannare nessuno (18 U.S.C. § 981; per le violazioni bancarie e di segnalazione, 31 U.S.C. § 5317). Quella penale segue la condanna e colpisce i beni del condannato collegati al reato (21 U.S.C. § 853, applicabile a molti reati federali per rinvio). In entrambe il prestanome si trova nella stessa posizione: il bene è a suo nome, e lo Stato lo vuole.
02La legittimazione
Solo il «proprietario» può opporsi, e il nominee non lo è
Nella confisca civile chi vuole opporsi deve presentare una domanda di restituzione e dimostrare un interesse sul bene; la difesa principale è quella del proprietario innocente, che non sapeva dell'uso illecito o ha fatto il possibile per impedirlo (18 U.S.C. § 983(d)). Ma la legge definisce chi è «proprietario»: chi ha «un interesse di proprietà sul bene specifico che si vuole confiscare», e la definizione «non include (i) una persona con un mero interesse creditorio generale ...; (ii) un depositario ...; o (iii) un nominee che non esercita alcun dominio o controllo sul bene» (§ 983(d)(6)(B)(iii)).
La conseguenza è che il prestanome non può difendere il bene. Se afferma di esserne il proprietario, deve provare dominio e controllo — chi ha pagato, chi usa, chi decide — e non può, perché non ne ha. Se ammette di detenerlo per un altro, ha confermato la tesi del governo e ha perso la legittimazione. E il vero titolare, per contestare, deve presentarsi e dichiarare sotto giuramento che il bene «del prestanome» è suo: cioè ammettere ciò che l'intestazione serviva a nascondere, in un procedimento in cui il governo sostiene che il bene viene da un reato. Nella maggior parte dei casi non si presenta, e il bene passa allo Stato per mancata opposizione.
03La confisca penale
I terzi, i beni sostitutivi, e il prestanome come «terzo»
Dopo una condanna, l'ordine di confisca colpisce i beni del condannato; i terzi che vantano un diritto possono chiedere un'udienza (21 U.S.C. § 853(n)) e vincono solo se dimostrano di avere un diritto sul bene anteriore al reato, o di averlo acquistato in buona fede senza motivo di ritenere che fosse confiscabile. Il prestanome che ha ricevuto il bene dal condannato, senza corrispettivo, sapendo per chi lo teneva, non ha né l'uno né l'altro requisito: la sua domanda viene respinta e il bene confiscato nelle sue mani.
Se i beni del reato non sono più disponibili — perché trasferiti a terzi, nascosti, spesi — il tribunale ordina la confisca di «beni sostitutivi» del condannato per lo stesso valore (§ 853(p)). Qui l'intestazione a un prestanome non protegge il condannato: il valore lo paga con altri beni. E la giurisprudenza consente al governo di dimostrare che il bene intestato al terzo è in realtà del condannato, con i fattori del nominee — ancora una volta pagamento, uso, controllo — e di confiscarlo direttamente.
04Il confronto
Due tecniche per lo stesso risultato
La confisca di prevenzione italiana raggiunge i beni «anche per interposta persona» e presume fittizie le intestazioni ai familiari nei due anni precedenti; il prestanome partecipa al procedimento come terzo intestatario e perde se non dimostra che il bene è suo. La confisca americana non ha presunzioni scritte: sequestra il bene dove sta, chiede a chi lo reclama di dimostrare dominio e controllo, e nega la parola a chi non ne ha. Il risultato è lo stesso — il bene intestato al prestanome viene confiscato — con una differenza che chi vive tra i due Paesi deve conoscere: negli Stati Uniti la confisca civile può colpire un bene senza che nessuno sia mai stato accusato di nulla, e il prestanome non è nemmeno un imputato da assolvere. È un intestatario da ignorare.
Per i conti bancari «prestati» questo significa che il congelamento arriva prima di ogni contestazione, che lo sblocco richiede una domanda dell'intestatario che deve dichiarare la titolarità delle somme, e che il vero proprietario del denaro non può presentarsi senza esporsi. Chi ha prestato il conto scopre di essere il proprietario di niente e il detentore di un problema.
Davanti alla confisca americana il prestanome non perde la causa: non ha il diritto di farla.
Pagine collegate