01Prima direzione
L'italiano che presta il nome allo straniero
Lo straniero che vuole aprire un'attività in Italia può farlo, ma alle condizioni del suo titolo di soggiorno: chi ha un permesso per lavoro subordinato, per studio o per motivi umanitari non ha automaticamente il diritto di esercitare un'impresa, e chi è privo di permesso non ha nessun diritto di esercitarla. Da qui la richiesta all'amico italiano: «servi tu come socio e amministratore, l'attività la faccio io». Il bar, il negozio, la ditta edile, il laboratorio risultano dell'italiano; lo straniero è il titolare di fatto.
Per l'italiano la posizione è quella, già descritta, dell'amministratore prestanome e del socio di comodo: risponde dei debiti, delle violazioni, dei reati tributari e, se l'impresa fallisce, della bancarotta. Lo straniero, a sua volta, è l'amministratore di fatto (art. 2639 c.c.). Ma il testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) aggiunge due cose.
Se lo straniero è privo di permesso di soggiorno e l'italiano ne trae un profitto, la condotta rientra nel favoreggiamento della permanenza illegale: «chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ... favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa» (art. 12, co. 5), con pena aumentata se il fatto è commesso in concorso o riguarda cinque o più persone. Il compenso per il nome prestato è, letteralmente, l'ingiusto profitto tratto dalla condizione di illegalità.
Se l'impresa intestata all'italiano occupa lavoratori stranieri senza permesso — e spesso è così, perché il titolare di fatto assume connazionali nelle sue stesse condizioni — il datore di lavoro, cioè l'italiano che risulta tale, «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato» (art. 22, co. 12), con pene aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori sono più di tre, minori, o sottoposti a sfruttamento (co. 12-bis), e con la sanzione accessoria del costo del rimpatrio (co. 12-ter). Il prestanome risponde come datore di lavoro perché la legge non conosce altri datori di lavoro che quello risultante.
02Il decreto flussi
Il datore di lavoro fittizio
Il caso più grave, e negli ultimi anni il più frequente nelle cronache giudiziarie, è il datore di lavoro fittizio nelle procedure del decreto flussi. Il meccanismo: un'impresa, o un privato, presenta domande di nulla osta per lavoratori stranieri che non intende assumere; i lavoratori, o gli intermediari, pagano per la domanda; quando arriva il nulla osta e il visto, il rapporto di lavoro non inizia mai, o inizia e cessa subito. Chi presenta la domanda è, spesso, un prestanome: una persona con partita IVA e senza attività, un'azienda agricola di poche pertiche, una società costituita per questo.
Per il diritto penale la domanda di nulla osta per un rapporto di lavoro inesistente è un atto «diretto a procurare illegalmente l'ingresso» dello straniero nel territorio dello Stato, e la giurisprudenza la tratta come favoreggiamento dell'immigrazione illegale: «chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso ... è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona» (art. 12, co. 1); da sei a sedici anni nelle ipotesi aggravate del comma 3, tra cui il fatto che riguarda cinque o più persone o è commesso da tre o più persone in concorso. Le dichiarazioni false rese nella procedura aggiungono il falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Il prestanome-datore non è un partecipante marginale: è l'autore materiale della domanda, e la sua firma è l'atto che procura l'ingresso.
Le riforme del 2024 sulla procedura dei flussi (d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187) hanno introdotto verifiche preventive sulla capacità del datore di lavoro e abrogato le vecchie disposizioni sull'emersione. Il controllo si è spostato prima della domanda; il prestanome senza un'impresa vera lo passa sempre meno.
03Seconda direzione
Il prestanome straniero irreperibile
La direzione opposta è quella del prestanome straniero usato da un italiano che non vuole comparire. Nelle società apri-e-chiudi e nelle cartiere l'amministratore è spesso un cittadino straniero senza legami stabili con l'Italia, talvolta già rientrato nel suo Paese quando la società fallisce, talvolta ignaro di essere amministratore di qualcosa, perché la nomina è stata fatta con documenti fotocopiati. Il calcolo di chi lo sceglie è che il curatore e il pubblico ministero non troveranno nessuno.
Il calcolo funziona fino a un certo punto, e poi si rovescia. Un amministratore irreperibile è il primo indizio dell'amministratore di fatto: il tribunale, non trovando chi risulta, cerca chi comandava, e trova chi ha fatto i bonifici, chi ha trattato con i fornitori, chi ha assunto. Per il vero titolare la posizione peggiora, perché all'accusa di aver gestito si aggiunge quella di aver costruito una società con un prestanome inesistente, che è la prova del dolo. E se il prestanome straniero era davvero ignaro — la sua identità usata a sua insaputa — il reato è anche di sostituzione di persona e di falso, a carico di chi ha usato i documenti.
Per lo straniero che invece ha accettato consapevolmente, con un compenso, le conseguenze sono quelle di ogni prestanome, con un'aggiunta: la condanna per bancarotta o per reati tributari è un ostacolo al rinnovo del permesso di soggiorno, alla cittadinanza e — se un giorno vorrà andare negli Stati Uniti — al visto americano. La pagina sulla condanna da prestanome e il visto.
04Le alternative
Quello che si può fare senza un prestanome
Lo straniero regolarmente soggiornante può convertire il permesso o chiederne uno per lavoro autonomo, con i requisiti previsti dal testo unico e dalle quote; il cittadino di un Paese terzo può essere socio di una società italiana secondo le regole sulla condizione di reciprocità; chi non può ancora esercitare un'impresa può lavorare come dipendente di un'impresa vera, con un contratto vero. Sono strade più lente della firma di un amico. Hanno però una qualità che la firma non ha: alla fine c'è un permesso, non un processo.
Il nome prestato allo straniero non gli dà un diritto che non ha: dà all'italiano una responsabilità che non voleva, e a tutti e due un reato.
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