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Italia · Reato

Prestanome e bancarotta

La società che il prestanome amministra è quasi sempre destinata a finire male: è per questo che serviva un prestanome. Quando arriva la liquidazione giudiziale, i libri mancano, i beni non ci sono più, e l'unico nome sull'atto è il suo.

01La sequenza

Come una società con un prestanome arriva alla liquidazione giudiziale

La società amministrata da un prestanome segue quasi sempre lo stesso percorso. Viene costituita, o rilevata, da chi non può comparire; lavora per un periodo accumulando debiti verso il fisco, i fornitori e i dipendenti; quando i debiti superano una certa soglia, i beni che valgono qualcosa vengono spostati altrove — a una società nuova, con un altro prestanome — e la vecchia viene lasciata morire. I creditori chiedono la liquidazione giudiziale, il tribunale la dichiara, il curatore entra e trova un amministratore che non sa niente, libri che non ci sono e un magazzino vuoto.

A quel punto il curatore fa due cose: ricostruisce chi comandava e riferisce al pubblico ministero. Il nome sull'atto è il primo che il pubblico ministero legge.

02Le norme

Bancarotta fraudolenta: da tre a dieci anni

La bancarotta fraudolenta è oggi nell'art. 322 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che ha sostituito l'art. 216 della legge fallimentare senza cambiarne la sostanza. È punito con la reclusione da tre a dieci anni l'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale che «ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti» (bancarotta patrimoniale), oppure «ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari» (bancarotta documentale). Chi favorisce un creditore a danno degli altri risponde di bancarotta preferenziale, da uno a cinque anni (co. 3).

Le stesse pene si applicano «agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale» che hanno commesso quei fatti, e a chi ha cagionato il dissesto con reati societari o «con dolo o per effetto di operazioni dolose» (art. 329). La condanna comporta «l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni» (art. 322, co. 4): il condannato per bancarotta è, per i dieci anni successivi, esattamente il tipo di persona che ha bisogno di un prestanome.

03La bancarotta del prestanome

La documentale: il reato che il prestanome commette da solo

Per la bancarotta patrimoniale — i beni spariti — il prestanome risponde, di regola, per non aver impedito la condotta dell'amministratore di fatto: gli serve la consapevolezza di cui parla la pagina sull'amministratore prestanome, e la Cassazione del 2025 esige che sia provata, non presunta.

Per la bancarotta documentale il discorso cambia. Le scritture contabili le deve tenere chi ha la carica. Se non esistono, o sono tenute in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio, la condotta omissiva è dell'amministratore di diritto in prima persona. Resta da provare il dolo — che sapesse di non tenerle e ne accettasse le conseguenze — ma un amministratore che non ha mai visto un libro contabile della propria società difficilmente può sostenere di aver creduto che fossero in ordine.

C'è poi la bancarotta semplice, che non richiede alcuna frode: reclusione da sei mesi a due anni per l'imprenditore che, «durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta» (art. 323, co. 2), o che ha aggravato il dissesto «astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa» (co. 1, lett. d). Gli amministratori rispondono degli stessi fatti e di aver «concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge» (art. 330). Qui basta la colpa: è la rete di sicurezza dell'accusa quando la fraudolenta non regge.

04Lo schema seriale

Le società apri-e-chiudi

Lo schema più diffuso è quello della società «apri-e-chiudi»: si costituisce una s.r.l. con un capitale minimo e un amministratore di comodo, si lavora sei mesi o un anno senza versare IVA, contributi e ritenute, si sposta l'attività — clienti, dipendenti, attrezzature — su una società nuova e si abbandona la vecchia ai creditori. Il vero titolare compare, se compare, come «consulente» o come socio di una terza società che fattura alle prime due.

Per la legge lo spostamento dell'azienda alla società nuova è distrazione (bancarotta fraudolenta patrimoniale); il mancato versamento dell'IVA e delle ritenute è reato tributario a carico del legale rappresentante, sopra le soglie; i libri che non ci sono sono bancarotta documentale. E la ripetizione dello schema — lo stesso prestanome in tre o quattro società con lo stesso destino — è ciò che trasforma il dolo eventuale in prova: nessuno accetta per la quarta volta la carica di una società che finirà come le altre tre credendo che stavolta andrà bene.

Il vero titolare risponde come amministratore di fatto (art. 2639 c.c.), e se l'impresa era in realtà sua — se il prestanome era anche socio di comodo — come socio occulto, con l'estensione della liquidazione giudiziale al suo patrimonio nei casi previsti dall'art. 256 del codice della crisi. La pagina sul socio occulto.

05Tempi e conseguenze

Prescrizione, pene accessorie, e la difesa possibile

La bancarotta fraudolenta si prescrive in dieci anni dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale, perché il tempo necessario a prescrivere corrisponde «al massimo della pena edittale» (art. 157 c.p.) e la pena massima è di dieci anni; con le interruzioni il termine si allunga. La bancarotta semplice si prescrive nel minimo di sei anni previsto per i delitti. Sono tempi lunghi: il prestanome di una società fallita nel 2026 può ricevere l'avviso di conclusione delle indagini nel 2030.

La difesa del prestanome ha un solo asse: dimostrare di essere stato tale, e fino a che punto. Serve a due cose. Sul piano penale, a contestare il dolo — la consapevolezza dello scopo dell'amministratore di fatto — per la bancarotta patrimoniale, e a ridimensionare la documentale. Sul piano civile, a esercitare il regresso contro l'amministratore di fatto per i danni pagati ai creditori. In entrambi i casi la strategia coincide con l'indicazione del vero responsabile. Non è una scelta comoda; è l'unica.

Il fallimento di una società con un prestanome non è un rischio: è il programma. Chi accetta la carica accetta di essere lì quando arriva.