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Italia · Reato

Art. 512-bis c.p.: il reato del prestanome

È l'unica norma del codice penale scritta attorno al prestanome. Nata nel 1992 contro i patrimoni mafiosi intestati a parenti e amici, dal 2018 è nel codice e dal 2024 copre anche le imprese, le quote e le cariche intestate ad altri per entrare negli appalti pubblici.

01Il testo

Che cosa punisce

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni» (art. 512-bis, co. 1, c.p.).

La norma è nata come art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, nella stagione della legislazione antimafia successiva alle stragi, per colpire una pratica precisa: i patrimoni degli indiziati di mafia intestati a mogli, figli, cognati e prestanome per sottrarli al sequestro e alla confisca di prevenzione. Il d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 l'ha trasferita nel codice penale, tra i delitti contro l'economia pubblica, senza cambiarne il contenuto. Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, vi ha aggiunto un secondo comma: la stessa pena «si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».

02La struttura

Un'intestazione, e uno dei tre scopi

Il reato ha due elementi. Il primo è la condotta: attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o anche solo la disponibilità di denaro, beni o utilità. «Fittiziamente» significa che il trasferimento è solo apparente e il potere di fatto resta a chi trasferisce: è l'interposizione fittizia della pagina sulla linea tra lecito e illecito. «Titolarità o disponibilità» significa che non serve un atto di trasferimento della proprietà: basta l'intestazione di un contratto, di un conto, di una licenza, di una quota.

Il secondo elemento è lo scopo, e senza uno dei tre scopi indicati il fatto non è reato. Il primo scopo è eludere le misure di prevenzione patrimoniali — il sequestro e la confisca del codice antimafia, che colpiscono i beni di cui la persona pericolosa «risulta poter disporre, direttamente o indirettamente». Il secondo è eludere le norme sul contrabbando. Il terzo è agevolare ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita: intestare al prestanome il bene comprato con i proventi di un reato.

È un reato di pericolo: non occorre che la misura di prevenzione sia stata proposta o che il riciclaggio sia avvenuto. Basta che l'intestazione sia stata fatta a quello scopo. La giurisprudenza lo qualifica come reato istantaneo con effetti permanenti: si consuma al momento dell'intestazione, e da lì decorre la prescrizione — sei anni, pari al massimo della pena, salvo interruzioni.

03Chi risponde

Anche il prestanome

La norma è scritta al singolare — «chiunque attribuisce» — e l'autore tipico è chi trasferisce. Ma il trasferimento fittizio ha bisogno di due persone, e la giurisprudenza ha risolto da tempo la questione del secondo: l'intestatario fittizio risponde del reato a titolo di concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., se è consapevole dello scopo elusivo o agevolativo perseguito da chi gli intesta il bene. Non serve che sia lui ad avere quello scopo; basta che sappia che l'altro ce l'ha. Il parente che accetta di risultare proprietario della casa «perché altrimenti gliela sequestrano» sa esattamente quale scopo sta agevolando.

La prova, per il prestanome, passa dagli stessi indizi della pagina su come si scopre un prestanome: chi ha pagato, chi usa il bene, chi ne sostiene i costi, quale rapporto lega intestatario e vero titolare, quando è avvenuta l'intestazione. Nel procedimento di prevenzione, in più, i trasferimenti ai familiari nei due anni precedenti la proposta «si presumono fittizi» fino a prova contraria (art. 26 d.lgs. 159/2011): il processo penale per 512-bis non usa la presunzione, ma usa gli stessi fatti.

04Il comma del 2024

Imprese, quote e cariche negli appalti

Il secondo comma risponde a un fenomeno diverso: l'imprenditore colpito da un'interdittiva antimafia, o che sa di non poter ottenere la documentazione antimafia, che intesta l'impresa, le quote o la carica di amministratore a un prestanome per continuare a partecipare agli appalti e alle concessioni. Prima del 2024 il fatto veniva perseguito con strumenti indiretti; oggi è reato autonomo, con la stessa pena da due a sei anni, purché l'impresa «partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».

La novità è importante per il prestanome perché rende reato la forma più «pulita» di intestazione: non un bene, ma una carica. L'amministratore di comodo di un'impresa interdetta che lavora per la pubblica amministrazione risponde, in concorso, di trasferimento fraudolento di valori, oltre che di tutto ciò che la pagina sull'amministratore prestanome descrive. E l'interdittiva, per il codice antimafia, si fonda anche sui procedimenti per questo stesso reato (art. 84, co. 4, lett. a, d.lgs. 159/2011): il cerchio si chiude su se stesso.

05Le conseguenze

Confisca allargata e clausola di sussidiarietà

La condanna per 512-bis è tra quelle che comportano la confisca «in casi particolari» dell'art. 240-bis c.p.: è «sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito». La confisca allargata non si limita al bene intestato fittiziamente: raggiunge tutto il patrimonio sproporzionato del condannato, ovunque sia intestato. La pagina sulla confisca.

La clausola iniziale — «salvo che il fatto costituisca più grave reato» — significa che quando l'intestazione è essa stessa riciclaggio (art. 648-bis, da quattro a dodici anni) o autoriciclaggio, si applica quello. L'art. 512-bis copre lo spazio che resta: l'intestazione fatta per prepararsi a un sequestro futuro, o per agevolare un riciclaggio altrui, quando il fatto non integra ancora il reato più grave.

Per il diritto italiano l'intestazione fittizia non è una scorciatoia civilistica: è, negli scopi che la legge elenca, un delitto a sé, e chi presta il nome ne è parte.