01La premessa
Le dimissioni fermano il futuro, non il passato
Chi si accorge di essere un prestanome — o chi lo è sempre stato e comincia ad avere paura — ha una domanda sola: come ne esco. La risposta tecnica è semplice e la si trova nei paragrafi che seguono. La risposta onesta ha una premessa: ogni atto compiuto, ogni dichiarazione firmata, ogni bilancio approvato, ogni multa non pagata mentre si era intestatari resta a carico di chi lo era. Uscire serve a non aggiungere altro. Per il passato servono altre cose, e le dice l'ultimo paragrafo.
02Società
L'amministratore che si dimette, il socio che cede
L'amministratore di una società di capitali esce con una rinuncia scritta. Il codice civile la regola per le società per azioni, e la regola si applica anche alle s.r.l.: «l'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale», e la rinuncia «ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio», altrimenti dal momento in cui il consiglio è ricostituito (art. 2385 c.c.). Se l'amministratore è unico — il caso tipico del prestanome — la rinuncia ha effetto quando il nuovo amministratore accetta; nel frattempo si resta in carica per l'ordinaria amministrazione, e questo è il primo punto in cui il vero titolare può fare ostruzione: non nomina nessuno.
La cessazione «per qualsiasi causa» va iscritta entro trenta giorni nel Registro delle imprese (art. 2385, ultimo comma). Chi si dimette ha interesse a farlo iscrivere subito e a conservare la prova della comunicazione: verso i terzi, e verso il curatore fallimentare, conta la data del registro.
Il socio prestanome esce cedendo la quota. Nelle s.r.l. l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, «deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante» al Registro delle imprese (art. 2470 c.c.). Se il vero titolare rifiuta di prendersi la quota — o di indicare a chi cederla — il prestanome resta socio, con tutte le conseguenze: tra queste, nelle società in cui il titolare effettivo va comunicato al Registro, l'obbligo di dichiarare la verità su chi lo è.
Un avvertimento sul modo. Dimettersi «restituendo» la società a chi la comandava davvero — nominando come nuovo amministratore un secondo prestanome, o il titolare occulto stesso ora che «può» — non chiude nulla: la responsabilità per il periodo passato resta intatta e, se la società è decotta, il passaggio di consegne può essere letto come un ulteriore atto in danno dei creditori.
03Beni
L'auto, la casa, il conto
Per un veicolo l'uscita è il trasferimento di proprietà al vero titolare, con la trascrizione al PRA e l'aggiornamento della carta di circolazione entro sessanta giorni dall'autentica (art. 94 C.d.S.). Finché l'auto resta intestata, multe, tassa automobilistica, responsabilità civile e sequestri arrivano al nome sul libretto. Se il vero proprietario non collabora, l'intestatario non può «disintestarsi» da solo: resta la via giudiziale dell'accertamento della simulazione o, se ricorre, la denuncia dell'intestazione fittizia, che comporta la cancellazione d'ufficio del veicolo dal PRA (art. 94-bis C.d.S.), con sanzione anche a carico del proprietario dissimulato.
Per un immobile o per delle quote la via ordinaria è il ritrasferimento al vero titolare, con un atto che dica la verità sulla causa: non una seconda compravendita fittizia, che sarebbe una seconda simulazione, ma un atto che dà esecuzione all'accordo fiduciario. Se l'altra parte non collabora, il prestanome può agire in giudizio per far accertare la simulazione (artt. 1414 e 1417 c.c.): tra le parti la prova ha limiti, e per questo conta avere un accordo scritto con data certa. Il ritrasferimento ha costi fiscali e può avere conseguenze — verso i creditori del vero titolare, che lo vedranno rientrare in possesso di un bene aggredibile, e verso quelli del prestanome, che lo vedranno uscire.
Per un conto corrente l'uscita è la chiusura, o la rimozione del proprio nome dalla cointestazione, dopo aver documentato per iscritto alla banca che cosa è accaduto. La banca è un soggetto obbligato all'antiriciclaggio: dirle che il conto era di un altro significa correggere una dichiarazione resa all'apertura, e la banca potrebbe trarne le conseguenze previste dalla legge. È comunque la strada, perché continuare a prestare il conto è peggio.
04Stati Uniti
Resign, update, disclose
Negli Stati Uniti i tre verbi dell'uscita sono resign, update e disclose. L'officer o il member di comodo si dimette con una comunicazione scritta alla società e fa aggiornare i registri dello Stato in cui la società è costituita; l'atto è semplice, ma anche qui vale la data: fino all'aggiornamento il nome resta associato a tutto ciò che la società fa.
Se la società è tenuta a comunicare i titolari effettivi al FinCEN, ogni cambiamento va riportato «entro 30 giorni di calendario» dal momento in cui avviene (31 CFR 1010.380(a)(2)). Un prestanome che era stato dichiarato come titolare effettivo — cosa che non avrebbe dovuto accadere, perché il nominee per definizione non lo è — ha interesse a far correggere il rapporto subito: la falsa informazione «fornita volontariamente» e l'omesso aggiornamento sono le due condotte che la legge punisce (31 U.S.C. § 5336(h)(1)).
Per il fisco, chi ha detenuto conti o beni per conto di altri, o ha avuto conti esteri di cui non ha dichiarato l'esistenza, ha a disposizione le procedure di regolarizzazione dell'IRS: dichiarazioni integrative e, nei casi in cui c'era una condotta volontaria, la voluntary disclosure practice, che non garantisce l'immunità ma riduce in modo sostanziale il rischio penale per chi si presenta prima di essere scoperto. Il momento conta: la disclosure fatta dopo l'avvio di un'indagine non è più volontaria.
05Il passato
Quello che le dimissioni non cancellano
Le dimissioni non cancellano tre cose. La responsabilità civile per gli atti compiuti durante la carica: le azioni di responsabilità della società, dei soci e dei creditori (artt. 2392 ss. e 2476 c.c.) guardano al periodo in cui si era in carica, e il curatore le esercita anche anni dopo. La responsabilità penale per i fatti già commessi: la bancarotta per i libri non tenuti, i reati tributari per le dichiarazioni firmate, i falsi. E le obbligazioni maturate sul bene intestato: multe, tributi, danni.
Per il passato la strada è un'altra e passa per un avvocato: raccogliere subito le prove che si era prestanome — chi pagava, chi decideva, chi teneva i documenti — perché sono le stesse che servono a spostare la responsabilità sull'amministratore di fatto e sul vero titolare; valutare la collaborazione con l'autorità prima che l'autorità arrivi, che in Italia può valere le attenuanti e negli Stati Uniti cambia il trattamento in modo decisivo; e non firmare più niente. Nessuna di queste cose è piacevole. Tutte sono meglio dell'alternativa, che è aspettare.
Il prestanome che esce oggi risponde di ieri. Quello che resta risponde anche di domani.
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