01Le tre figure
Chi compare, chi comanda, chi paga
Il socio occulto è chi partecipa a una società senza comparire: conferisce, decide, incassa, ma le quote sono intestate a un altro, il socio palese, che è un prestanome. La società occulta è una società che esiste davvero tra più persone ma si presenta ai terzi come un'impresa individuale di una sola, o come una società diversa. L'imprenditore occulto è chi esercita un'impresa attraverso un prestanome che compare come titolare, l'imprenditore apparente, senza che tra i due esista una società.
Le tre figure hanno una cosa in comune: qualcuno vuole i vantaggi dell'impresa senza i rischi, e usa un nome altrui come schermo. Il diritto italiano, per via giurisprudenziale prima e legislativa poi, ha deciso che lo schermo non regge: chi si nasconde dietro il socio di comodo risponde come se fosse comparso.
02La norma
Art. 256: la liquidazione giudiziale si estende
Nelle società di persone «tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali», e «il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi» (art. 2291 c.c.). Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti con i terzi sono regolati dalle norme sulla società semplice, «ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci» (art. 2297 c.c.). È il fondamento della società di fatto: esiste anche senza un atto scritto, e chi ne fa parte risponde con tutto il suo patrimonio.
Il codice della crisi trae la conseguenza: la sentenza che apre la liquidazione giudiziale di una società di persone «produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili» (art. 256, co. 1, d.lgs. 14/2019), e quando, dopo l'apertura, «risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili» il tribunale estende la procedura anche a loro (art. 256, co. 5). Il socio occulto scoperto dal curatore viene dichiarato in liquidazione giudiziale come se fosse sempre stato nei registri; e la giurisprudenza applica lo stesso meccanismo alla società occulta, ricostruita dal curatore dietro l'impresa individuale del prestanome.
Per l'imprenditore occulto la strada è più discussa, perché tra lui e il prestanome non c'è una società; ma la Cassazione da tempo ammette che, quando i due esercitano insieme l'impresa, tra loro esiste una società di fatto, e il risultato è lo stesso: estensione. Il vero imprenditore risponde con il proprio patrimonio dei debiti dell'impresa che credeva di aver messo a nome di un altro.
03La prova
Come il curatore trova il socio occulto
La prova dell'esistenza di un socio occulto o di una società occulta è la prova di un fatto: che il presunto socio abbia partecipato agli utili e alle perdite, abbia conferito denaro o beni, abbia preso parte alla gestione con poteri decisionali, abbia garantito personalmente i debiti sociali, si sia presentato ai terzi come titolare. Le fideiussioni rilasciate alle banche per i debiti della società sono l'indizio più usato: chi garantisce con il proprio patrimonio i debiti di un'impresa «altrui» sta dicendo di chi è. Seguono i finanziamenti senza causa, i prelievi dal conto sociale, la corrispondenza con i fornitori, le testimonianze.
Nelle società di capitali il socio occulto non rischia l'estensione, perché i soci di s.r.l. e s.p.a. non rispondono dei debiti sociali. Rischia altro: di essere qualificato amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) se ha gestito, e di rispondere di tutto ciò che l'amministratore di diritto risponde; di dover essere dichiarato come titolare effettivo, con il reato di false informazioni per chi tace (art. 55, co. 3, d.lgs. 231/2007); e, se ha intestato le quote al prestanome per eludere le misure di prevenzione o la documentazione antimafia negli appalti, del reato dell'art. 512-bis c.p.
04Il capitale
Quote intestate e capitale fittizio
Il socio di comodo compare quasi sempre in un atto che dice una cosa falsa: che ha conferito il capitale. Se il capitale non è stato conferito da nessuno, o è stato «costruito» con sottoscrizioni reciproche e sopravvalutazioni, la falsità è reato: gli amministratori e i soci conferenti che «formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale» sono puniti con la reclusione fino a un anno (art. 2632 c.c.). Se la società fallisce, il fatto rientra tra quelli che, avendo cagionato o concorso a cagionare il dissesto, danno luogo alla bancarotta fraudolenta degli amministratori (art. 329, co. 2, lett. a, d.lgs. 14/2019), con la reclusione da tre a dieci anni.
Il trasferimento delle quote di s.r.l. al prestanome, o dal prestanome al vero titolare, passa da un notaio e dal Registro delle imprese (art. 2470 c.c.): il notaio è un soggetto obbligato all'antiriciclaggio, e chiede chi è il titolare effettivo. Anche qui la costruzione si scontra con la domanda che non regge.
05L'alternativa
La fiduciaria: non comparire senza nascondersi
Chi ha una ragione lecita per non comparire nella compagine sociale — riservatezza verso concorrenti e mercato, gestione di partecipazioni di famiglia, presenza in società in cui non vuole esporsi personalmente — ha lo strumento delle società fiduciarie (l. 23 novembre 1939, n. 1966): la fiduciaria si intesta le quote e le amministra secondo le istruzioni del fiduciante, che resta il proprietario sostanziale, noto alla fiduciaria, al fisco e, attraverso l'adeguata verifica, alla banca e al Registro dei titolari effettivi. Il decreto antiriciclaggio nomina espressamente le società fiduciarie tra i modi di detenere una partecipazione «indiretta» (art. 20, co. 2, lett. b): la fiduciaria non nasconde il titolare effettivo, lo dichiara al posto suo.
La differenza con il socio di comodo è tutta qui. Il socio di comodo esiste perché a qualcuno la verità non deve arrivare; la fiduciaria esiste perché la verità arrivi solo a chi ha diritto di riceverla. Il primo è un rischio penale per due persone; la seconda è un contratto.
Il socio occulto non ha limitato la propria responsabilità: l'ha soltanto rinviata, con gli interessi.
Pagine collegate