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Le fondamenta · Dottrina

Legale o illegale: dove passa la linea

Prestare il proprio nome non è, di per sé, un reato in nessuno dei due Paesi. Lo diventa per quello che serve a nascondere e per la persona a cui lo si nasconde. La linea è più netta di quanto sembri, e sta sempre nello stesso posto: nella dichiarazione che si fa, o non si fa, a chi ha il diritto di sapere.

01Il punto di partenza

Nessuna legge vieta di intestarsi qualcosa per un altro

La prima cosa da sapere è che il prestanome, in sé, non è un reato. Il codice civile italiano conosce da sempre il mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), in cui una persona compra a proprio nome per conto di un'altra; conosce il negozio fiduciario, in cui chi riceve un bene si obbliga a gestirlo e a ritrasferirlo; regola dal 1939 le società fiduciarie, il cui mestiere è esattamente «assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi» (art. 1, l. 23 novembre 1939, n. 1966). Negli Stati Uniti i nominee shareholders e i nominee directors sono servizi offerti apertamente, e il diritto federale li nomina senza scandalo quando definisce chi possiede un'impresa «attraverso un'altra persona che agisce come nominee, intermediario, custode o agente» (31 CFR 1010.380(d)(2)(ii)(B)).

Il reato non sta nel nome prestato. Sta in tre cose che spesso lo accompagnano: lo scopo per cui lo si presta, la bugia che lo accompagna e la persona a cui quella bugia viene detta.

02La distinzione italiana

Interposizione reale e interposizione fittizia

Il diritto italiano distingue due situazioni che dall'esterno sembrano identiche.

Nell'interposizione reale il prestanome acquista davvero. Il bene entra nel suo patrimonio, lui ne è proprietario a tutti gli effetti verso i terzi, e verso chi gli ha dato il denaro ha solo un obbligo contrattuale: gestire secondo le istruzioni e ritrasferire quando richiesto. È il negozio fiduciario, ed è il modo in cui lavorano le società fiduciarie: l'intestazione è vera, il rapporto sottostante è dichiarato dove la legge lo esige.

Nell'interposizione fittizia il prestanome non acquista niente. Le parti — venditore, compratore vero e compratore di facciata — sono d'accordo che il bene passi al compratore vero, e il nome dell'altro serve solo a comparire nell'atto. È una simulazione relativa soggettiva, e il codice civile la tratta come tratta ogni simulazione: «il contratto simulato non produce effetto tra le parti» (art. 1414 c.c.), e chi ne ha interesse — creditori e terzi — può provarla per testimoni «senza limiti» (art. 1417 c.c.).

La differenza conta per due ragioni. La prima è civilistica: nell'interposizione reale il bene risponde dei debiti del prestanome, perché è davvero suo; nell'interposizione fittizia risponde dei debiti del vero titolare, perché non è mai uscito dal suo patrimonio. La seconda è penale: nessuna delle due è reato in sé, ma quella fittizia è la forma tipica con cui si commettono i reati di cui parlano le pagine di questo sito, perché è nata per far apparire una titolarità che non esiste.

03Il primo criterio

Lo scopo: che cosa serve a eludere

Il legislatore italiano ha scelto di non punire l'intestazione fittizia in generale, ma di punirla quando serve a eludere norme che considera vitali. L'elenco è nell'art. 512-bis del codice penale: attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità è reato — reclusione da due a sei anni — se lo si fa «al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione» dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. Dal 2024 la stessa pena colpisce chi intesta fittiziamente imprese, quote, azioni o cariche sociali per eludere la documentazione antimafia negli appalti e nelle concessioni.

Fuori da questi scopi, l'intestazione a un prestanome resta un fatto civile. Ma «fuori da questi scopi» è uno spazio più piccolo di quanto si pensi, perché lo stesso schema ricade in altre norme quando lo scopo è diverso: sottrarre beni ai creditori (art. 388 c.p., se c'è un provvedimento del giudice da eludere; art. 2901 c.c. per la revocatoria), sottrarsi al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000), aggirare un'incompatibilità o un'interdizione, ottenere un beneficio pubblico che con i propri beni non spetterebbe.

04Il secondo criterio

La dichiarazione: a chi si è tenuti a dire la verità

Il secondo criterio è quello che negli Stati Uniti fa tutta la differenza, e che in Italia è diventato decisivo con la normativa antiriciclaggio. Esistono soggetti a cui la legge impone di dichiarare chi è il vero titolare. Davanti a loro il prestanome non è più un affare privato: è una dichiarazione, e se è falsa è reato.

In Italia il cliente di una banca, di un notaio, di un commercialista «fornisce per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate» per l'adeguata verifica, compresa l'identità del titolare effettivo (art. 22, co. 1, d.lgs. 231/2007). Chi fornisce «dati falsi o informazioni non veritiere» è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro (art. 55, co. 3). Le società comunicano i titolari effettivi al Registro delle imprese (art. 21). Il titolare effettivo è definito guardando attraverso il prestanome: conta la partecipazione «posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona» (art. 20, co. 2, lett. b).

Negli Stati Uniti la logica è la stessa, con una differenza di intensità: quasi ogni interlocutore istituzionale è protetto da una norma penale sulla falsa dichiarazione. Mentire alla banca sul vero beneficiario di un mutuo è reato da trent'anni di reclusione (18 U.S.C. § 1014); mentire all'armaiolo sul vero acquirente è reato da quindici anni (18 U.S.C. § 932); mentire al Tesoro sul titolare effettivo di una società è reato da due anni e 10.000 dollari, più 500 dollari al giorno (31 U.S.C. § 5336(h)); mentire a qualunque agenzia federale su un fatto rilevante è reato da cinque anni (18 U.S.C. § 1001). Il nominee resta lecito finché non deve rispondere a una di queste domande; e negli Stati Uniti le domande arrivano quasi subito.

05Le forme lecite

Come si ottiene lo stesso risultato senza mentire

Chi ha una ragione legittima per non comparire — riservatezza verso i concorrenti, un passaggio generazionale, la gestione di un patrimonio da lontano — ha strumenti che la legge riconosce.

  • La società fiduciaria Intestazione dichiarata: la fiduciaria compare nei registri, il fiduciante è noto alla fiduciaria, al fisco e — attraverso l'adeguata verifica — alla banca. Verso i terzi la riservatezza è reale; verso chi ha diritto di sapere non c'è nessuna bugia. È la risposta italiana alla domanda «posso non comparire?».
  • Il mandato fiduciario scritto Un contratto tra fiduciante e fiduciario, con data certa, che dichiara per conto di chi il bene è detenuto e regola istruzioni e ritrasferimento. Protegge le parti l'una dall'altra; non protegge nessuna delle due da fisco, creditori e antiriciclaggio, verso i quali il titolare effettivo va comunque dichiarato.
  • Il trust Riconosciuto in Italia dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, funziona se il disponente si spoglia davvero del controllo. Il trust in cui il disponente continua a comandare — il trust «interposto» — viene disconosciuto dal fisco e non ferma la confisca: è un prestanome con un nome inglese.
  • La procura Chi non può essere presente dà a un altro il potere di agire in suo nome: l'atto porta il nome del rappresentato, non del procuratore. È l'esatto contrario del prestanome, e risolve la maggior parte dei casi in cui il prestanome viene proposto «per comodità».
  • Il nominee americano, dichiarato Negli Stati Uniti si può far comparire un nominee nei registri dello Stato, purché il titolare effettivo sia dichiarato al FinCEN quando la legge lo richiede e alla banca sempre (31 CFR 1010.230). Il servizio è lecito; l'uso per mentire non lo è.

06La regola pratica

Tre domande prima di dire sì

Chi riceve la richiesta di prestare il nome può decidere con tre domande, che coincidono con i tre criteri di questa pagina.

Perché non compare lui? Se la risposta è un divieto — un fallimento, un'interdizione, una misura di prevenzione, un permesso di soggiorno, una condanna, un problema di credito, un limite di legge sulle armi o sui contributi elettorali — lo scopo dell'intestazione è eludere quel divieto, e il prestanome ne diventa lo strumento.

A chi dovrò dichiarare che il bene è mio? Alla banca, al notaio, al fisco, a un'agenzia, a un giudice. Se la risposta è «a qualcuno», e la dichiarazione sarà falsa, il resto della pagina non serve più.

Esiste una forma dichiarata per fare la stessa cosa? Quasi sempre sì. Se la persona che chiede il favore la rifiuta, il motivo è raramente la comodità.

Il nome prestato è lecito quando è dichiarato a chi ha il diritto di saperlo. Tutto il resto di questo sito riguarda i casi in cui non lo è.